Bonus Mobili 2016

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il Bonus Fiscale sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Come per il 2015 possono accedere al Bonus Fiscale i contribuenti che ristrutturano la casa (e fruiscono della relativa detrazione). È stata anche introdotta una novità destinata alla coppie giovani.

Le coppie giovani, fino a 35 anni anche conviventi con nucleo familiare costituito da almeno 3 anni, hanno diritto ad una detrazione del 50% Irpef per l’acquisto di mobili (non per gli elettrodomestici), destinati ad arredare l’unità immobiliare comprata dagli stessi ed adibita ad attività principale.

Il limite massimo di spesa è di 16 mila euro (detrazione Irpef massima di 8 mila euro che vanno poi ripartire in 10 anni.

Per quanto riguarda la detrazione per i contribuenti che ristruttura casa la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016) per l’acquisto di mobili nuovi (materassi, scrivanie, sedie, tavoli, armadi, illuminazione ecc…) o elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni. L’importo massimo di spesa ammessa per la detrazione è di € 10.000.

Non si possono detrarre costi sostenuti per le porte, i pavimenti, le tende e altri complementi d’arredo.

È possibili scaricare le spese sostenuto per il trasporto, montaggio dei prodotti acquistati.

Qui di seguito il testo dell’articolo approvato:

6. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (commi 41-43)

41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; c) all’articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventimore uxorio (“vivere (o convivere) come sposi”) che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.

43. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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